Nella visualizzazione degli importi relativi alla busta paga di febbraio, alcuni colleghi hanno rappresentato di aver trovato degli ammanchi stipendiali rispetto alle somme mediamente percepite, con molta probabilità derivanti dai conguagli fiscali a debito, tali da andare a percepire pochi euro di stipendio, con tutta una serie di problematiche gestionali e familiari che ne scaturiscono.
L’amministrazione, in qualità di sostituto d’imposta, esegue le operazioni di fine anno sulla contribuzione globale dei lavoratori e degli elementi variabili della retribuzione, ricalcolando l’IRPEF ed i contributi INPS dovuti dai dipendenti, per l’anno precedente (2023), sulla base del reddito effettivamente percepito e, a norma di legge, operando il c.d. “conguaglio fiscale” ex art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, entro il 28 febbraiodell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.
Si evidenzia tuttavia, la carenza di un prospetto riepilogativo (Es. vecchio dare/avere) a beneficio del dipendente, con il dettaglio delle operazioni di conguaglio, in modo da fornire la possibilità all’interessato di poter verificare la corretta applicazione delle aliquote contributive correlate all’imponibile e poter avere contezza dei conteggi effettuati.
Riveste, per di più, carattere di fondamentale importanza, che questa complicanza venga sanata dal punto di vista legislativo e gli effetti negativi edulcorati, creando un meccanismo di avviso preventivo ai colleghi, al fine di consentirgli un rimedio e poter, eventualmente, rateizzare l’imposta effettivamente dovuta, in modo da spalmare gli effetti a debito su più mensilità.
Sarà cura delle OO.SS. portare nelle sedi competenti le richieste formulate dai colleghi.