(Adnkronos) – E' possibile modificare il piano di pagamento della rottamazione quater ma i tempi sono ormai strettissimi: la domanda in caso va inviata entro domani, martedì 10 ottobre 2023 come comunicato dall'Agenzia delle Entrate. Dopo l’arrivo dei 3,8 milioni di lettere sulle somme dovute a chi aveva presentato la domanda entro il 30 giugno, si può mettere mano al numero di rate scelto tramite un'email in modo tale da poter rispettare i tempi tecnici per la prima (o unica) scadenza di pagamento prevista per il 31 ottobre. Tramite il servizio 'Invia una e-mail al Servizio contribuenti', si legge sul sito dell'Agenzia delle Entrate, allegando "la Comunicazione delle somme dovute unitamente alla documentazione di riconoscimento, è possibile segnalare errori commessi dal richiedente nella fase di presentazione dell’istanza di adesione relativi alla selezione del campo afferente la richiesta di adempiere al pagamento in 'unica soluzione' anziché nel 'numero massimo previsto dalla norma. In questo caso, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per la rielaborazione e la trasmissione/consegna del nuovo piano di pagamento in tempo utile per rispettare la scadenza della prima rata del 31 ottobre 2023, saranno prese in considerazione solo le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il 10 ottobre 2023. A fine settembre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fatto sapere di aver completato l’invio delle Comunicazioni delle somme dovute a chi ha aderito alla Rottamazione-quater delle cartelle, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022). Nelle lettere l’esito della richiesta, l’elenco dei debiti “rottamati” e l’importo dovuto. Se il piano di dilazione prevede più di 10 rate, con la lettera sono stati inviati i primi 10 moduli di pagamento, mentre i rimanenti saranno spediti successivamente, prima della scadenza dell’undicesima rata. Le Comunicazioni sono identificate in base all’esito della richiesta: At per l’accoglimento totale; Ap in caso di accoglimento parziale (in presenza anche di Relazioni Esterne e Governance Relazioni con i Media 2 debiti non rientranti nella rottamazione); Ad per le adesioni con debiti “rottamabili” ma nessun importo da pagare; Ax per adesioni con debiti "rottamabili" per i quali non si deve pagare nulla e con un importo residuo da pagare per debiti “non definibili"; RI, infine, riguarda le adesioni rigettate in quanto i debiti indicati nella domanda non sono "rottamabili" e quindi l’importo deve essere pagato senza agevolazioni. Per i soggetti residenti nelle zone interessate dall’alluvione dello scorso mese di maggio (indicati nell’allegato 1 al Decreto Legge n. 61/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023), i termini e le scadenze riferiti alla Definizione agevolata sono stati prorogati di tre mesi. L’invio della Comunicazione delle somme dovute sarà pertanto completato entro il prossimo 31 dicembre. —facilitaliawebinfo@adnkronos.com (Web Info)