Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I Quater, con sentenza n. 4914/2023 pubblicata il 21 marzo 2023, ha accolto il ricorso, proposto avverso l’art. 35 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 come riformato dall’art. 30 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, dai sindacati della Polizia di Stato “Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (MOSAP)”, rappresentato dal Segretario Generale Fabio Conestà, e“Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti (M.P.)”, rappresentato dal Segretario Generale Antonino Alletto, con il patrocinio degli avv.ti Roberto Colagrande e Michele Mammone, unitamente al sindacato della Polizia di Stato “Libertà e Sicurezza Polizia di Stato (LES)”, rappresentato dal Segretario Generale Giovanni Iacoi, con il patrocinio dell’avv. Anna Maria Faraci.
La questione riguardava la legittimità della norma, prevista nell’ambito del regolamento governativo di “Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021»”, in forza della quale, ai fini della “rappresentatività” delle organizzazioni sindacali(necessaria per poter svolgere le proprie funzioni, in quanto dalla stessa dipendono il rilascio di distacchi e permessi sindacali, nonché la legittimazione a partecipare ai tavoli negoziali con l’Amministrazione) acquisita mediante adesione ad una federazione, veniva richiestal’imputazione al codice unico della federazione medesima tanto delle deleghe rilasciate dagli iscritti ai sindacati federati,quanto delle relative trattenute sindacali, con l’inevitabile dispersione del patrimonio associativo – in termini sia, per l’appunto, di iscritti, che delle essenziali risorse economiche – che ciò avrebbe comportatoa danno dei sindacati ricorrenti.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, respinta la molteplicità di eccezioni sollevate dalla difesa erariale e dai sindacati maggioritari convenuti quali controinteressati nel giudizio, ha disposto quanto segue:
- con riguardo al tema dell’imputazione al codice unico della federazione delle deleghe rilasciate dagli iscritti ai sindacati, la norma è stata interpretata nel senso che si può “escludere che sia necessario il recesso del lavoratore dal sindacato federato/affiliato, essendo sufficiente che il soggetto federato produca, per ogni delega che si pretende di conteggiare in capo alla federazione/aggregazione, documentazione recante l’espressa accettazione del patto federativo/aggregativo da parte del lavoratore (e quindi l’autorizzazione all’imputazione della delega all’aggregazione)”;
- con riguardo al tema dell’imputazione delle trattenute sindacali sul codice unico (e dunque sul conto corrente) della federazione, la norma è stata dichiarata illegittima “in quanto impone una limitazione irragionevole (e del tutto sproporzionata, se si considerano le finalità proprie della normativa, come si è detto consistenti nella razionalizzazione delle relazioni sindacali) alla libertà statutaria delle associazioni sindacali garantita dagli artt. 18 e 39 Cost., oltreché dall’art. 36 c.c.” essendo “del tutto naturale che la p.a. (in assenza di un diverso accordo statutario proprio dell’aggregazione) versi la trattenuta sindacale del lavoratore al sindacato affiliato/federato al quale lo stesso è rimasto iscritto”.
In sostanza, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,condividendo il senso delle argomentazioni svolte dai sindacati ricorrenti, ha sostanzialmente “riscritto” la norma impugnata nei termini sopra indicati, ordinando l’immediata esecuzione della pronuncia da parte dell’Amministrazione.“Si tratta di una grande vittoria per il nostro mondo, composto da persone che credono nella missione del Sindacato di Polizia, e che non hanno timore di alzare la voce dinanzi a norme che sono immediatamente apparse come palesemente ingiuste e strumentali, risolvendosi in un gratuito attentato a prerogative costituzionalmente tutelate delle realtà sindacali c.d. minori, come riconosciuto dal TAR del Lazio”, è il commento unanime di Fabio Conestà e Antonino Alletto. “Ringraziamo gli avvocati Michele Mammone e Roberto Colagrande che ci sono stati vicini fin dall’inizio in questa battaglia e con i quali condividiamo la soddisfazione per l’esito del procedimento, che riporta equità e giustizia nel settore delle relazioni sindacali con la nostra Amministrazione”.