Da oggi è entrata in vigore l’estensione dell’obbligo vaccinale al personale delle forze dell’ordine e personale scolastico, in aggiunta all’obbligo già vigente per il personale sanitario. Chi non ha aderito alla campagna vaccinale o non dimostra di essersi attivato per farlo, sarà sospeso temporaneamente dal servizio, senza conseguenze disciplinari e con la conservazione del posto di lavoro, ma con stipendio zero.
Nessun assegno, nessuna indennità o emolumento per chi non si vaccina. Un provvedimento che ha fatto notevolmente discutere e che è stato già impugnato in passato da una infermiera. In questo caso, il giudice del Tribunale di Velletri ha ordinato il reintegro della sanitaria e la corresponsione dello stipendio in quanto quest’ultimo funzionale alla sopravvivenza, avendo valenza alimentare e dunque alla dignità personale, sottolineando la rilevanza costituzionale dei diritti compromessi (dignità personale, dignità professionale, ruolo alimentare dello stipendio).
Il lavoro è un diritto, lo dice la nostra Costituzione. La nostra è una Repubblica fondata sul lavoro. Ma i controsensi di chi legifera, spesso, seppelliscono quanto fatto da padri e madri costituenti. Si parla di tutela della salute pubblica, non tenendo conto però che anche le persone vaccinate possono essere vettore della malattia, in quanto è possibile che si contagino. Magari svilupperanno una malattia con sintomi lievi, ma possono comunque contagiarsi e contagiare.
Alla luce di ciò, non può definirsi totalmente sicuro un ambiente di lavoro costituito da tutto personale vaccinato e, in ragione di questo, in ottemperanza alla legge 81/08 il datore di lavoro dovrebbe comunque assicurare vigilanza sanitaria sottoponendo a tampone il personale anche se vaccinato. Ma torniamo alla norma che “punisce” il personale non vaccinato, perché non può dirsi diversamente.
Quanto è legittima la sospensione dello stipendio? Non lo è, considerato che, anche in casi in cui il personale sia sospeso dal servizio per motivi disciplinari, viene garantito l’assegno alimentare. Abbiamo chiesto lumi su questo, all’avvocato Marco Valerio Verni del Foro di Roma.
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Sospensione dello stipendio non è legittima. Risponde a finalità alimentare
Fermo quanto sopra, riguardo alle norme che entreranno in vigore da domani, una riflessione da fare è se la sospensione dallo stipendio, per l’intero ammontare di quest’ultimo, sia pienamente legittima, stante la finalità pure alimentare e, quindi, di sussistenza, cui esso risponde.E pensare che ciò non accade neanche nel caso in cui un dipendente pubblico venga sospeso a seguito di un procedimento disciplinare o misura cautelare.In tal ragionamento, per venire, più nello specifico, al comparto sicurezza, è da sottolineare che la stessa Circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza emanata ieri esclude temporaneamente, proprio dall’obbligo vaccinale, il personale che sia stato momentaneamente sospeso dal servizio per motivi disciplinari, come un indagato o un soggetto sottoposto a qualche provvedimento punitivo”.
Controsenso sospendere dal servizio anche chi è assente per motivi legittimi
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