Il reato di falso ideologico in atto pubblico di cui all’art. 479 c.p. è una fattispecie che può ricorrere nella redazione e sottoscrizione dei verbali o annotazioni di servizio da parte degli operanti di P.G.
A differenza di quanto previsto dal delitto di falsità materiale, che punisce la falsa formazione di un atto o l’alterazione di un atto vero, il delitto in esame punisce la falsità ideologica, ovvero la falsa attestazione, da parte del pubblico ufficiale, dei fatti avvenuti in sua presenza, delle dichiarazioni raccolte o dei dì fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
L’elemento oggettivo del reato in esame consiste in una condotta che può essere sia attiva che omissiva: in quest’ultimo caso il pubblico ufficiale omette ovvero tiene nascoste alcune o tutte le dichiarazioni da lui ricevute o i fatti avvenuti in sua presenza. In sintesi, il falso ideologico richiede una discordanza fra la realtà oggettiva ed il contenuto dell’atto. È indifferente che la falsità sia totale o parziale e che si riferisca all’intero atto oppure ad una parte di esso. In particolare, sussiste la falsità ideologica in atto pubblico anche allorquando il pubblico ufficiale abbia taciuto qualche dato la cui omissione, non ultronea nell’economia dell’atto, abbia prodotto il risultato di una dichiarazione incompleta e comunque contraria, anche solo parzialmente, al vero.
Il momento consumativo del delitto si ha nel momento in cui l’atto contenente le false attestazioni è formato dal pubblico ufficiale e, quindi, con la sottoscrizione del documento.
Occorre chiedersi, quindi, come valutare il caso di atto pubblico sottoscritto da più pubblici ufficiali, quale l’ipotesi di un verbale di arresto o di un’annotazione di servizio.
Ebbene, in tal caso, ciascun operante con la sottoscrizione dell’atto si assume la corresponsabilità di quanto è stato attestato nel corpo del documento e, quindi, anche di eventuali falsità o deliberate omissioni in esso contenute.
Nella suddetta eventualità tutti i pubblici ufficiali rispondono a titolo di concorso di persone della falsità ideologica dell’atto.
Al fine di evitare una responsabilità di tale natura, pertanto, è bene che l’atto pubblico riporti nella maniera più dettagliata possibile tutta l’attività compiuta e soprattutto la specifica condotta riferibile a ciascun operante intervenuto, della quale ognuno si assume la piena paternità mediante la sottoscrizione. In altri termini, è opportuno non procedere con la redazione di verbali ed annotazioni di carattere cumulativo, bensì diversificare le singole condotte compiute, di cui ciascuno risponde mediante la sottoscrizione dell’atto.