L’articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, ha introdotto un bonus di 100 euro netti da corrispondere con la retribuzione di aprile a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con eccezione dei lavoratori domestici, e con reddito complessivo nell’anno precedente non superiore a 40.000 euro, che durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, abbiano prestato servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. In modo particolare il premio spetta ai titolari di redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.
Ai fini del limite dei 40.000 euro, si tiene conto solo ed esclusivamente dei redditi sottoposti a tassazione progressiva IRPEF e non anche quelli assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (ad esempio, i premi di risultato detassati, ai sensi dell’articolo 1, comma 182 e ss., della Legge n. 208/2015) tutto ciò in coerenza con quanto stabilito dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 in materia di premi di risultato. La norma ricomprende nei redditi di lavoro dipendente solo quelli previsti dal primo comma dell’articolo 49, escludendo le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.
I sostituti provvederanno a recuperare il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione orizzontale, di cui all’art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, senza necessità di trasmissione preventiva della dichiarazione da cui emerge il relativo credito. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il suddetto premio erogato ai dipendenti, ha istituito i seguenti codici tributo da esporre nella sezione Erario dei modelli F24 e F24 “Enti Pubblici” (F24 EP), i quali dovranno essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici e per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP) il codice “169E”.
Il premio va rapportato al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro a marzo.
Il comma 2 prevede, inoltre, l’automaticità della erogazione a partire dalle retribuzioni corrisposte dal mese di aprile 2020, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio, da parte dei datori di lavoro che rivestono la qualifica dei sostituti di imposta.
Il premio spetta anche al lavoratore a tempo parziale, senza alcun tipo di riproporzionamento legato all’orario di lavoro effettivamente svolto. Qualora il lavoratore abbia più contratti a part-time, restando fermo il limite massimo di 100 euro, sarà quest’ultimo a dover individuare il sostituto d’imposta che lo dovrà erogare mediante un’apposita autocertificazione. E’ opportuno che anche il lavoratore assunto nel corso del 2019 autocertifichi la presenza dei limiti reddituali previsti dalla norma.
Per quanto concerne i giorni da considerare, le prime interpretazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, avevano lasciato perplesso gli operatori delle risorse umane, in quanto venivano considerate come giornate “neutrali” al fine del calcolo del premio le assenze giustificate da ferie e malattia. Tale iniziale interpretazione estensiva da parte dell’Agenzia è stata rettificata con la risoluzione 18/E del 9 aprile 2020, interpretazione che appariva contraria alla ratio della norma, finalizzata ad incentivare e premiare i lavoratori che hanno continuato a svolgere la loro prestazione lavorativa presso la sede operativa aziendale durante l’emergenza epidemiologica.
Pertanto, al fine del computo delle giornate di lavoro effettivo per il calcolo del bonus, non si considerano le giornate di lavoro espletate in telelavoro o in lavoro agile (smart-working) e – come chiarito la risoluzione del 9 aprile sopra citata – vanno escluse le giornate nelle quali il lavoratore è stato assente dal lavoro per ferie, malattia, nonché Cassa integrazione, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi o aspettative. Vengono invece ricomprese nelle giornate lavorate le prestazioni svolte in trasferta e/o in distacco presso altra azienda.
Qualora il lavoratore, abbia cessato il rapporto di lavoro durante il mese di marzo 2020, l’azienda dovrà riproporzionare il premio al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro, prima della cessazione.
L’esatta quantificazione del bonus si ottiene dividendo l’importo di 100 euro per i giorni lavorabili del mese – secondo le previsioni previste dal contratto di lavoro – e moltiplicando il risultato per i giorni effettivamente lavorati secondo le indicazioni sopra menzionate.