Sabrina Misseri potrà godere di oltre un anno e quattro mesi di liberazione anticipata, per il periodo di detenzione patito dal 15 ottobre 2010 al 15 ottobre 2016, in conseguenza dell’arresto e della successiva condanna all’ergastolo per l’omicidio della cugina Sarah Scazzi.
È questa la decisione adottata dal tribunale di sorveglianza di Taranto (collegio presieduto dalla dottoressa Lydia Deiure, magistrato estensore dottor Massimo De Michele), che ha accolto in gran parte le argomentazioni dell’avvocato Nicola Marseglia.
Il legale di Sabrina, come è noto, aveva impugnato il no del magistrato di sorveglianza, che aveva respinto l’istanza presentata a suo tempo in favore della detenuta.
Quel no era giunto sul presupposto che la stessa Sabrina avesse collezionato in carcere alcune sanzioni disciplinari; avesse mostrato una totale assenza di revisione critica rispetto all’omicidio e al depistaggio successivo; e si fosse posta nelle condizioni di non poter ottenere il riconoscimento «dell’attiva partecipazione all’opera di rieducazione, ritenuta necessaria per il riconoscimento dei primi benefici penitenziari».
Nel proporre appello (denominato reclamo in termini tecnici) avverso a quella decisione, l’avvocato Marseglia aveva proposto argomentazioni concrete, che hanno consentito al tribunale di superare quel diniego.
In questa maniera, anche a Sabrina sarà possibile conseguire una liberazione anticipata, già concessa a Cosima Serrano (pure condannata all’ergastolo per l’omicidio di Sarah) dal magistrato di sorveglianza.
Entrambe hanno dimostrato dedizione e rispetto delle norme che regolano la vita negli istituti penitenziari.
A questo proposito, restando all’istanza accolta in favore di Sabrina Misseri, c’è da evidenziare come il tribunale- accogliendo sul punto i rilievi difensivi – abbia disgiunto la valutazione complessiva sulla sua condotta in carcere dalla mancata rivalutazione critica sull’omicidio e sul depistaggio.
Sulla scorta delle indicazioni dei Supremi giudici sul punto, il tribunale ha rilevato infatti che «il requisito della partecipazione all’opera di rieducazione non può ritenersi non integrato per la sola circostanza che il condannato continui a proclamare la sua estraneità ai fatti».
In pratica, non può assumere valenza di pregiudizio decisivo il suo continuare a negare di essere stata l’autrice dell’omicidio; nè per questo essere esclusa dai benefici previsti dall’articolo 54 dell’ordinamento penitenziario, se fra i paletti posti dallo stesso articolo figurano indubitabili prove di partecipazione all’opera di rieducazione.
Prove che la condannata ha dato in tutti questi anni, «mostrandosi collaborativa e disponibile al dialogo», conseguendo il diploma di scuola superiore e, fra l’altro, partecipando al progetto L’altra città.
Sulla scorta di queste indicazioni, il tribunale ha concesso a Sabrina Misseri 495 giorni di liberazione anticipata, che potrebbero sommarsi ad altri giorni per il 2017, il 2018 e agli anni futuri. Periodi, questi, che saranno sicuramente oggetto di ulteriori istanze.