Roma 14 mag. – Il diritto del magistrato di partecipare alla vita politica non e’ senza limitazioni nella Costituzione e deve essere bilanciato con la tutela di altri beni giuridici costituzionalmente protetti quali il corretto esercizio della giurisdizione il prestigio dell’ordine giudiziario e i principi di indipendenza e di imparzialita’ della magistratura di cui parlano gli articoli 101 104 e 108 della Costituzione. Lo sottolineano le sezioni unite civili della Cassazione nella sentenza con cui hanno confermato la sanzione disciplinare al Governatore pugliese Michele Emiliano magistrato in aspettativa per l’attivita’ da lui svolta in passato nel Partito democratico. Gli ‘alti’ giudici ricordano anche come l’articolo 98 della Costituzione conferisce espressamente al legislatore ordinario la facolta’ di introdurre per i magistrati limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici .